Accesso civico

Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/1990

 

Che cos'è:

- L'accesso civico "semplice" è il diritto di chiunque di vigilare, attraverso il sito web di Adopera srl, sia sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, sia sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse da parte della Società.

 - L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Entrambe le tipologie di accesso differiscono dall'accesso agli atti ex L. n. 241/1990 riconosciuto ai soggetti interessati titolari di "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Come esercitare il diritto:

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Accesso civico (d'ora in poi RPC e Accesso civico).

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

* tramite posta elettronica all'indirizzo: adoperasrl@adoperasrl.it

* tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: adoperasrl@legalmail.it;

* tramite posta ordinaria

* direttamente presso la sede operativa di Via Guido Rossa n. 1 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

La procedura
- Accesso civico "semplice": il RPC e Accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione per materia.
Il Responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.adoperasrl.it - sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al RPC e Accesso civico l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al RPC e Accesso civico, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il RPC e Accesso civico, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

- Accesso civico "generalizzato": il RPC e Accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette a chi detiene i dati o i documenti.

Il Responsabile, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni; in caso di accoglimento la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti successivamente alla ricezione della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.

Ritardo o mancata risposta
- Accesso civico "semplice": nel caso in cui il RPC e Accesso civico non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.adoperasrl.it - sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- Accesso civico "generalizzato": nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPC e Accesso civico, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Accesso civico agli atti ed ai documenti  -
art. 1 comma 7 L. 190/2012 s.m.i. ed art 5 D.Lgs 33/2013 s.m.i.

 

Modulistica

 

Modulo di richiesta accesso civico

Modulo di richiesta accesso civico generalizzato

Registro degli accessi

al momento nessun accesso civico